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Art. 40 Composizione e designazione del collegio giudicante 44
(art. 20, 22 LTF) 1 Il presidente della corte competente o il giudice presidente ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 di questo regolamento compone il collegio giudicante. 2 Per la designazione dei membri del collegio giudicante, ilpresidente della corte o il giudice presidente tiene conto, oltre che delle disposizioni legali imperative, in particolare dei seguenti criteri e circostanze:
3 Il presidente della corte o il giudice presidente designa in primo luogo il giudice dell’istruzione, incaricato della stesura del rapporto. 4 Non appena la stesura del rapporto è pronta, gli altri membri del collegio giudicante sono designati per via elettronica. 5 In caso di assenza prolungata di un membro del collegio giudicante incompatibile con il funzionamento del Tribunale, il membro interessato è sostituito. Il nuovo membro è designato per via elettronica. 6 Quando la corte giudica nella composizione di cinque giudici, è presieduta dal presidente della corte. È fatto salvo l’articolo 19 capoverso 2 LTF. 7 Se un membro di una corte deve sedere con un’altra corte, il presidente di quest’ultima designa tale membro dopo averlo sentito e con l’accordo del presidente della corte a cui appartiene. 8 Cause connesse vengono di regola decise dal medesimo collegio giudicante. 44 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 13 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2023 65). |