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Art. 46 Modifiche posteriori al dispositivo e alla motivazione della sentenza nella procedura di circolazione degli
atti. (art. 58 LTF) 1 Dopo la fine della circolazione possono essere effettuate modifiche al dispositivo e alla motivazione della sentenza unicamente con l’accordo di tutti i giudici coinvolti; sono riservate modifiche redazionali di poco conto. 2 In casi semplici o in caso di particolare urgenza, basta l’approvazione del relatore e del presidente. 3 A domanda di un giudice o del cancelliere, l’intero collegio giudicante decide sulle domande di modifica. |