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Art. 47 Notificazione delle sentenze, firma e sostituzione
(art. 60 LTF) 1 Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest’ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti. 2 Le sentenze vengono firmate:
3 I dispositivi vengono firmati dal cancelliere. 4 In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.47 5 Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell’istruzione.48 6 In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.49 7 In presenza di venti o più partecipanti alla procedura, le sentenze, i dispositivi e i decreti che devono essere firmati anche dal cancelliere possono essere notificati tramite invio di una copia da questi legalizzata. L’originale è firmato conformemente ai capoversi 2, 3 e 6 e archiviato presso il Tribunale federale.50 47 Introdotto dal n. I del R del TF del 9 dic. 2010 (RU 20106387). Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 20123945). 48 Introdotto dal n. I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 20123945). 49 Originario cpv. 4. 50 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 nov. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 201847). |