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Art. 61 Media
(art. 27 LTF) 1 Il segretario generale accredita per un periodo determinato, su domanda, le persone attive nei mass media che vogliono riferire sulla cronaca giudiziaria per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera. 2 La Commissione amministrativa disciplina tramite direttive i particolari dell’accreditamento, le prestazioni del Tribunale federale e l’accesso all’informazione. 3 I comunicati stampa concernenti sentenze e altre decisioni vengono allestiti dal cancelliere in collaborazione con l’incaricato dei contatti con i media e approvati dal collegio giudicante di regola assieme alla redazione della sentenza. |