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Art. 66 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni per attività accessorie dei giudici ordinari accordate prima dell’entrata in vigore di questo regolamento rimangono valide. 2 Le attività accessorie incompatibili con il nuovo diritto devono essere terminate al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore di questo regolamento. 3 Fino al 30 giugno 2025 la seconda Corte di diritto penale può giudicare anche ricorsi che concernono i campi di competenza della prima Corte di diritto penale.76 76 Introdotto dal n. I del R del TF del 27 apr. 2023, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023268). |