|
Art. 9 Compiti
(art. 16 LTF) 1 La Conferenza dei presidenti svolge i compiti previsti dall’articolo 16 LTF. 2 Essa coordina la giurisprudenza fra le corti, nella misura in cui ciò non compete alle corti riunite in virtù dell’art. 23 LTF (art. 37 di questo regolamento). 3 I giudici ordinari segnalano alla Conferenza dei presidenti le questioni giuridiche che necessitano di coordinazione. |