Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimentidel 13 luglio 1911 (Stato 1° gennaio 1997) |
Art. 1
1. Elenchi e registri obbligatori Gli uffici dei fallimenti devono tenere a giorno i seguenti elenchi e libri:
1 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |