Regolamento concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimentidel 13 luglio 1911 (Stato 1° gennaio 1997) |
Art. 75
4. Casi speciali a. Annullazione dei titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi del fallito ed in di lui possesso. Cancellazione dei posti vacanti I titoli relativi a diritti di pegno sopra fondi di proprietà del fallito che si trovassero in suo possesso, come pure i posti vacanti, non sono presi in considerazione, giusta il disposto dell'articolo 815 del Codice civile svizzero2, per fissare le condizioni d'incanto. Tali titoli devono essere senz'altro annullati ed i posti vacanti cancellati nel registro fondiario, dopo la vendita. 1 Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |