Regolamento
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Art. 15
I. Disposizioni generali 1. Elenchi e registri obbligatori Gli uffici dei fallimenti devono tenere a giorno i seguenti elenchi e libri:
5Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |