Regolamento
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Art. 1218
III. Elaborazione elettronica dei dati Ammissibilità La tenuta a giorno degli elenchi e registri indicati nell’articolo 1, l’allestimento degli atti menzionati nell’articolo 2 e le comunicazioni ai sensi dell’articolo 5 possono essere effettuati, con l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza cantonale, per mezzo dell’elaborazione elettronica dei dati. 18Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |