Regolamento
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Art. 13
IV. Ordinamento e conservazione degli atti 1. Ordinamento e numerazione degli atti 1 L’ufficiale deve tosto apporre sugli atti che gli pervengono la data del loro arrivo. 2 Sotto riserva delle speciali disposizioni degli articoli 21 e 24 capoverso 2 circa le quietanze e i documenti giustificativi degli sborsi, gli atti d’ogni fallimento devono essere ordinati per gruppi secondo le materie (inventario, rivendicazioni, oggetti impignorabili, graduatorie ecc.), numerati, per ciascun gruppo, in ordine alfabetico o cronologico, e poi riuniti in un classificatore coll’intestazione del fallimento.20 3 Le pezze giustificative prodotte dai creditori porteranno il numero dell’insinuazione, alla quale si riferiscono e saranno contrassegnate con lettere dell’alfabeto.21 20Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). 21Originario cpv. 2. |