Art. 15
b. Dei libri di commercio e delle carte d’affari
Per quanto concerne la conservazione dei libri di commercio e delle carte d’affari appartenenti al fallito e presi in custodia dall’ufficio, valgono le seguenti norme: - 1.
- Se l’azienda del fallito viene nel corso della liquidazione alienata con tutte le attività e passività, i libri di commercio e le carte d’affari devono essere consegnati all’acquirente, se ne fa richiesta.
- 2.
- Non avvenendo l’alienazione dell’azienda e la conseguente consegna dei libri all’acquirente, si procederà nel modo seguente:23
- a.24
- Ove trattisi del fallimento di una ditta individuale, i libri e le carte saranno, appena chiuso il fallimento, restituiti al fallito, cui incombe in seguito l’obbligo della conservazione durante il termine di dieci anni prescritto dall’articolo 962 del Codice delle obbligazioni25.
- b.
- In caso di fallimento di una società in nome collettivo od in accomandita, la restituzione dei libri e delle carte verrà fatta al socio illimitatamente responsabile, designato dagli altri soci come depositario. In difetto d’accordo fra i soci, i libri e le carte restano depositati presso l’ufficio dei fallimenti fino a che intervenga un decreto dell’autorità giudiziaria che li attribuisca ad uno di essi, oppure sia trascorso il termine legale di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.
- c.26
- I libri di commercio e le carte d’affari di società anonime od associazioni devono, anche dopo la chiusura del fallimento, essere conservati presso l’ufficio fino a che l’autorità preposta al registro di commercio, agendo in conformità dell’articolo 747 del Codice delle obbligazioni, abbia determinato un altro luogo sicuro ove debbano essere conservati per la durata di dieci anni.
- 3.
- Qualora non sia possibile affidare al fallito i libri di commercio e le carte d’affari, la loro conservazione incombe all’ufficio dei fallimenti.
- 4.
- Le autorità cantonali di vigilanza prenderanno gli opportuni provvedimenti affinchè quegli uffici i cui locali non si prestano alla conservazione dei libri e delle carte affidate loro a norma delle precedenti disposizioni, abbiano modo di depositarli in un archivio situato in una località centrale.
23Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). 24Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). 25RS 220 26Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).
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