2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 16
V. Tenuta dei libri, cassa e contabilità
1. Libro di cassa
1 Nel libro di cassa devono registrarsi senza indugio ed in ordine di data tutti i versamenti fatti all’ufficio ed i pagamenti fatti da esso per conto d’ogni liquidazione, in particolar modo le spese di liquidazione (anticipazioni e saldi), il numerario inventariato, l’importo di crediti incassati, pigioni e canoni d’affitto, il ricavo d’incanti, i pagamenti ricevuti in conto spese e competenze, i versamenti e ritiri di somme alla Cassa dei depositi, il pagamento di dividendi o di acconti.
2 Ogni iscrizione deve contenere: la data del pagamento, l’indicazione del fallimento, il nome ed il domicilio di chi fa o riceve il pagamento, l’importo della somma incassata o versata (il primo al Dare ed il secondo all’Avere), ed infine il numero della scrittura corrispondente nel mastro.
3 Il libro di cassa deve essere chiuso ogni mese riportando il saldo a conto nuovo.