Regolamento
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Art. 18
b. Registrazione dei depositi 1 Nel mastro dovrà inoltre aprirsi un conto speciale per le operazioni colla Cassa dei depositi. In questo conto l’ufficio registrerà tutte le somme depositate e ritirate (le prime al Dare, le seconde all’Avere), nonchè i relativi interessi, indicando per conto di quale fallimento sono state fatte le singole operazioni. 2 I versamenti verranno iscritti alla Cassa dei depositi non al nome dell’ufficio, ma bensì al nome del fallimento al quale si riferiscono. La Cassa dei depositi dovrà quindi aprire un conto speciale ad ogni fallimento. |