Regolamento
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Art. 2133
5. Quietanze Per le quietanze (art. 16) l’ufficio potrà o classificare separatamente le quietanze riferentisi ad ogni fallimento, numerandole per ordine di data e riunendole poi in un involto che dovrà portare l’intestazione del fallimento ed essere annesso agli altri atti del fallimento, appena terminata la liquidazione; oppure numerare le quietanze progressivamente secondo l’ordine delle registrazioni al libro cassa, ricominciando ogni anno la numerazione col n. 1, e riunirle poi in fascicoli classificati anno per anno. Il numero d’ordine iscritto sopra ogni quietanza viene, nel primo caso, riportato sul libro mastro, nel secondo caso, sul libro di cassa. 33Nel testo francese la seconda frase (; oppure…) e il secondo per. costituiscono dei cpv. 2 e 3. |