Regolamento
|
Art. 24a34
9. Altra forma di organizzazione Nella misura in cui adempie i predetti requisiti, l’autorità cantonale di vigilanza può autorizzare un’altra forma di organizzazione per la tenuta dei libri, cassa e contabilità. 34Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |