Regolamento
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Art. 25
I. Determinazione dell’attivo e della procedura 1. Inventario a. Norme generali 1 Nell’inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con numerazione progressiva ininterrotta: i fondi, le carte-valori, i crediti ed altri diritti ed il danaro contante. In fine dell’inventario sarà fatto un riassunto dei valori di stima di ogni categoria. Se non furono rinvenuti enti appartenenti all’una o all’altra categoria, ne sarà fatta menzione nel riassunto.37 2 È però concessa all’ufficiale la facoltà di elencare nell’inventario i diversi beni l’uno dopo l’altro, senza suddividerli in categorie distinte. 3 Per ogni ente inventariato dovrà essere indicato il luogo dove si trova (circondario di fallimento, Comune, località). 37Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). BGE
128 V 10 () from 22. Januar 2002
Regeste: Art. 52 AHVG; Art. 82 Abs. 1 AHVV; Art. 230 SchKG: Arbeitgeberhaftung; Verwirkung; Schadenskenntnis. Leistet ein Gläubiger nach der Publikation der Einstellung des Konkurses mangels Aktiven die für die Durchführung des Konkursverfahrens erforderliche Kostensicherheit, so ändert dies nichts daran, dass die Ausgleichskasse in der Regel im Zeitpunkt der Publikation Kenntnis des Schadens hat. |