1 I fondi saranno iscritti nell’inventario in base ad un estratto del registro fondiario coll’indicazione dei diritti reali spettanti a terzi. Basterà però anche un semplice riferimento all’estratto del registro fondiario.
2 Per i fondi locati o affittati l’inventario dovrà inoltre indicare le persone dei locatari od affittuari, la durata del contratto e l’ammontare del canone locatizio colla relativa scadenza. Tali indicazioni potranno anche essere fatte sopra una lista speciale.
38Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).