Regolamento
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Art. 29
e. Riconoscimento da parte del fallito. Firma dell’inventario 1 L’inventario deve portare la data ed indicare la durata delle operazioni, nonchè i nomi di tutte le persone che vi hanno preso parte. 2 L’ufficiale ed i periti da lui assunti devono apporre la firma sull’inventario.40 3 Prima di chiudere l’inventario l’ufficiale dovrà interpellare il fallito, se lo riconosce come esatto e completo, richiamando espressamente la sua attenzione sulle conseguenze penali di una dichiarazione inveritiera. 4 Le dichiarazioni del fallito devono venir trascritte sull’inventario in relazione ad ogni categoria di beni ed esser firmate dal fallito stesso. 40Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). |