2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 32
h. Comunicazione ai creditori
1 Il provvedimento preso dall’ufficio circa gli oggetti non pignorabili sarà comunicato, mediante presentazione dell’inventario, ai creditori che interverranno alla prima adunanza. Da questo punto comincia a decorrere per i creditori il termine di ricorso all’autorità di vigilanza contro siffatto provvedimento. Decorso questo termine, i creditori non saranno più ammessi ad impugnarlo.
2 Quando non è possibile di prendere una decisione in merito avanti la prima assemblea, oppure quando il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell’inventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduatoria. In questi casi il termine per ricorrere contro l’inventario decorre dal giorno dell’avvenuto deposito.