Regolamento
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Art. 49
4. Elenco dei fallimenti Le iscrizioni nell’elenco dei fallimenti si fanno in ordine cronologico, secondo la data della notifica all’ufficio, e vengono numerate progressivamente. La numerazione progressiva dovrà essere cominciata ogni anno. Alla fine d’ogni anno l’elenco è chiuso. I fallimenti non liquidati dell’anno precedente saranno indicati succintamente nell’elenco dell’anno successivo. In fine all’elenco dovrà aggiungersi un registro dei nomi dei falliti in ordine alfabetico. 9Nel testo tedesco e francese l’ultimo per. costituisce un cpv. 2. |