Regolamento
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Art. 40
II. Appello ai creditori (grida) 1. Avvisi speciali ai creditori circa la dichiarazione del fallimento 1 Negli avvisi speciali di cui all’articolo 233 LEF, bisogna indicare il contenuto della pubblicazione relativa alla dichiarazione di fallimento. Bisogna inoltre ingiungere ai creditori pignoratizi, nonchè ai terzi cui fossero stati successivamente costituiti in pegno i titoli, di consegnarli all’ufficio. 2 Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:
3 I nomi dei creditori, ai quali sono stati spediti speciali avvisi, verranno iscritti dall’ufficiale nel processo verbale del fallimento od in una lista separata, da lui firmata. 52 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 53Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). BGE
115 III 111 () from 14. September 1989
Regeste: Dispositionsunfähigkeit des Gemeinschuldners, Schutz des gutgläubigen Dritterwerbers (Art. 204 Abs. 1 SchKG, Art. 865, 866 und 973 ZGB). Solange die Konkurseröffnung weder publiziert (Art. 232 SchKG) noch im Grundbuch vorgemerkt worden ist (Art. 960 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB), vermag die mit der Konkurseröffnung eintretende Dispositionsunfähigkeit des Gemeinschuldners gegenüber dem Rechtserwerb des gutgläubigen Dritten im Bereich des Immobiliarsachenrechts keine Wirkung zu entfalten. |