Regolamento
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Art. 54a69
5. Accesso ai dati e loro restituzione 1 Le decisioni relative all’accesso ai dati di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla restituzione degli stessi devono esser prese:
2 Gli articoli 46–54 si applicano per analogia. 69 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |