2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 55
IV. Verificazione dei crediti e graduazione dei creditori
1. Dichiarazioni del fallito e loro registrazione a verbale
Le dichiarazioni del fallito in merito ai singoli crediti insinuati al fallimento (art. 244 LEF) devono essere trascritte nell’elenco delle insinuazioni, oppure in uno speciale protocollo, e venir firmate dal fallito. Se questi è morto od assente, si terrà nota di questa circostanza. Sono anche qui applicabili le norme sancite dall’articolo 30 per le società in nome collettivo ed in accomandita, per le società anonime e le associazioni.