2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 60
e. Specificazione dei crediti insinuati
1 Le insinuazioni vanno munite di numeri progressivi.
2 Di ogni singolo credito deve essere indicata la causa, con riferimento al numero ch’esso porta nell’elenco delle insinuazioni.
3 Per ogni pretesa di pegno la graduatoria indicherà esattamente l’oggetto al quale il pegno di riferisce; trattandosi di fondi indicherà inoltre con precisione i frutti e i redditi come anche gli accessori, che sono compresi nel pegno, nonché l’importo degli interessi ai quali si estende il diritto su crediti; il tutto con riferimento alle registrazioni contenute nell’inventario. Se il debitore del credito garantito da pegno è un terzo, anche il nome di quest’ultimo sarà menzionato nella graduatoria.73
73Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).