Regolamento
|
|
Art. 67
l. Pubblicazione 1 La pubblicazione relativa al deposito della graduatoria dev’essere fatta sugli stessi giornali, sui quali è stato pubblicato il fallimento. 2 Al momento in cui avviene il deposito della graduatoria, devono figurare in quest’ultima tutte le contestazioni formulate dalla amministrazione del fallimento o dalla delegazione dei creditori. 3 Se vengono introdotte nella graduatoria successive modificazioni (art. 65), non basterà di comunicarle con semplice avviso ai creditori, ma bisognerà, entro il termine per le opposizioni, revocare la pubblicazione già fatta e ripetere il deposito e la pubblicazione della graduatoria nuovamente allestita o modificata. |
