Regolamento
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Art. 74
3. Cancellazione dei pegni immobiliari estinti 1 Nella vendita di immobili, l’amministrazione del fallimento ha l’obbligo di far cancellare o modificare nel registro fondiario quei pegni immobiliari che restano estinti in tutto od in parte per effetto della vendita, anche se non le vengono presentati i relativi titoli. 2 L’avvenuta cancellazione o modificazione sarà pubblicata una sola volta sul Foglio ufficiale. Ove siano noti il nome ed il domicilio del creditore, questi ne sarà avvisato mediante lettera raccomandata, coll’avvertenza che verrà punita come frode sia l’alienazione o costituzione in pegno del titolo completamente estinto, sia l’alienazione o costituzione in pegno del titolo parzialmente estinto per un importo superiore al valore ch’esso attualmente possiede. 3 Qualora il possessore del titolo non sia noto, la cancellazione o la modificazione del diritto di pegno immobiliare sarà resa di pubblica ragione per cura dell’ufficio di esecuzione, che menzionerà nella pubblicazione la comminatoria di cui all’alinea precedente.81 81Nuovo testo giusta gli art. 69 cpv. 3 e 136cpv. 2 del R del TF del 23 apr. 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi, in vigore dal 1° gen. 1921 (RU36469). |