Regolamento
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Art. 83
2. Compilazione dello stato definitivo di riparto a. Condizioni aa. Liquidazioni dei processi pendenti 1 Lo stato definitivo di riparto potrà venir compilato soltanto dopo che saranno stati liquidati tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo e del passivo della massa. 2 Non si avrà invece riguardo ai processi iniziati da singoli creditori in base all’articolo 260 LEF, qualora sia assodato in anticipazione, che non si può sperare in una eccedenza a favore della massa (vedi art. 95). |