Regolamento
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Art. 88
4. Distribuzione del ricavo fra i creditori. Condizione Prima di procedere alla distribuzione del prodotto della liquidazione fra i creditori, l’amministrazione del fallimento deve accertarsi che, entro il termine legale di dieci giorni, non è stato avanzato alcun reclamo all’autorità di vigilanza. Se vi sono reclami, essa dovrà aspettarne l’esito. |