Regolamento
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Art. 9
b. Iscrizioni Le iscrizioni devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o fatto, nella misura necessaria per l’intelligenza del protocollo o per la prova. Le notifiche fatte allo ufficio sono da annotarsi solo in quanto il loro contenuto possa avere una importanzagiuridica. Per i provvedimenti, i decreti e le sentenze dell’autorità giudiziaria, basterà l’iscrizione sommaria del dispositivo. Ogni iscrizione dovrà rinviare agli atti relativi sotto la rubrica loro destinata. |