2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 92
VII. Chiusura del fallimento
1. Relazione finale
1 La relazione finale dell’amministrazione (art. 268 LEF) deve sempre essere fatta per iscritto e venir trasmessa al giudice del fallimento, unitamente all’incarto degli atti ed ai documenti giustificativi, comprese le quietanze dei creditori comprovanti il pagamento dei dividendi. Una copia di questa relazione sarà conservata negli atti del fallimento.
2 La relazione deve contenere un riassunto delle operazioni. Essa indicherà soprattutto in modo succinto le cause del fallimento, l’attivo ed il passivo, nonchè l’ammontare complessivo delle perdite e le somme che fossero state depositate alla Cassa dei depositi, in conformità dell’articolo 264 capoverso 3 LEF.