2Abbreviazione introdotta dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 28843490).
Art. 95
3. Modo di procedere nei casi contemplati dall’art. 260 LEF
In caso di cessione di pretese della massa a’ sensi dell’articolo 260 LEF, se vi ha motivo di ritenere che dalle pratiche iniziate per la realizzazione dei diritti ceduti non sarà per risultare alcuna eccedenza a favore della massa, l’ufficio trasmetterà gli atti al giudice del fallimento col suo preavviso circa l’opportunità di pronunciare subito la chiusura del fallimento, oppure di differire la decisione in proposito fino a che siano esaurite le pratiche in corso.