Regolamento del Tribunale federale
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Art. 11 Collaborazione dei servizi
1 La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in particolare per quel che concerne l’informatica, la statistica, il «benchmarking», l’amministrazione del Tribunale e la gestione del personale. 2 Il Segretario generale2F6 del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su questa collaborazione. 3 Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione. 6 Le designazioni delle funzioni contenute in questo Reg. valgono indistintamente per le persone dei due sessi. |