Regolamento del Tribunale federale
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Art. 5 Riunioni e controlli
1La Commissione amministrativa organizza periodicamente riunioni e controlli con il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, ove sono discussi l’andamento degli affari e le questioni di interesse comune.4 2 I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie. 3 Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concernono la vigilanza. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 6 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 2239). |