Regolamento del Tribunale federale
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Art. 7 Inchieste
1 Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta. 2 I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste. 3 Il risultato dell’inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rapporto. |