Regolamento del Tribunale federale
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Art. 1 Competenza
1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribunale federale. Quest’ultima è assistita dal Segretariato generale e dall’Incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale.3 2 La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l’esercizio della vigilanza. 3 L’alta vigilanza del Parlamento resta riservata. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408). |
