Regolamento del Tribunale federale
|
|
Art. 6a Vigilanza sulla protezione dei dati 8
1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano il proprio rapporto sulla protezione dei dati al Tribunale federale. 2 Il rapporto informa in merito al registro delle attività di trattamento ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 25 settembre 20209 sulla protezione dei dati, a eventuali violazioni della sicurezza dei dati e ad altri temi pertinenti alla vigilanza sulla protezione dei dati. 8 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 12 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 408). |
