Art. 21 Infrazioni alle disposizioni sul trasporto della merce
È punito con la multa chiunque: - a.
- trasporta o fa trasportare merci pericolose con un veicolo o con una cisterna non rispondenti alle esigenze particolari concernenti la costruzione e l’equipaggiamento, o utilizza mezzi di trasporto non controllati secondo le norme;
- b.
- disattende o adempie in modo insufficiente gli obblighi di sicurezza, di notifica e di documentazione nonché gli altri obblighi;
- c.
- alla guida di un veicolo sul quale si trovano merci pericolose, viola le norme della circolazione prescritte nella presente ordinanza, contravviene al divieto di consumare bevande alcoliche, di fumare o di prendere passeggeri a bordo o disattende le prescrizioni relative all’obbligo di prendere conoscenza e di recare con sé tutti i documenti necessari nonché le altre prescrizioni relative all’equipaggio e alla sorveglianza dei veicoli;
- d.
- disattende le prescrizioni relative al contrassegno e all’identificazione dei veicoli che trasportano o hanno trasportato merce pericolosa.
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