|
|
|
Art. 25 Esecuzione
1 Le autorità cantonali assicurano l’applicazione delle disposizioni della presente ordinanza. 2 Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 200729 sul controllo della circolazione stradale.30 3 All’Ispettorato federale della sicurezza nucleare compete l’approvazione dei modelli di colli nonché delle spedizioni di materiali radioattivi secondo le disposizioni relative alle merci pericolose.31 3bisL’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità competente ai sensi dell’ADR per l’immissione in commercio, la valutazione della conformità, la rivalutazione della conformità, i controlli periodici, i controlli intermedi e i controlli eccezionali, nonché per la sorveglianza sul mercato dei mezzi di contenimento secondo l’ordinanza del 31 ottobre 201232 sui mezzi di contenimento per merci pericolose.33 4 In occasione dei controlli annuali prescritti per i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (cfr. art. 33 OETV)34, le cisterne fisse, come pure i loro equipaggiamenti menzionati nella licenza di circolazione, devono essere controllati visualmente. 30 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2189). 31 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537). 33 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6537). |
