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Art. 4 Diritto internazionale
1 Per il trasporto di merci pericolose su strada le disposizioni dell’ADR11 sono applicabili anche al traffico nazionale. Gli allegati A e B dell’ADR sono parte integrante della presente ordinanza. 2 L’Ufficio federale delle strade (USTRA) tiene un elenco degli altri accordi internazionali ai quali la Svizzera ha aderito nel quadro dell’ADR.12 12 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). |
