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Art. 5 Eccezioni e deroghe
1 L’appendice 1 disciplina le eccezioni e deroghe all’ADR13, come pure le altre prescrizioni applicabili soltanto ai trasporti nazionali. 2 L’USTRA14 può consentire, in casi particolari, ulteriori eccezioni alle singole disposizioni, sempreché il loro scopo sia mantenuto. 3 Esso può convenire con le autorità competenti di altre Parti contraenti l’ADR deroghe temporanee secondo la sezione 1.5.1 dell’ADR.15 14 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 4243). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535). |
