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Art. 6 Deroghe per trasporti per conto proprio su strade pubbliche
D’intesa con l’USTRA, l’autorità cantonale può autorizzare i trasporti entro un breve raggio senza che siano applicate tutte le disposizioni della presente ordinanza – specie quelle riguardanti l’imballaggio, l’etichettatura, i divieti di carico in comune, il modo di trasportare la merce e i veicoli utilizzati – sempreché lo scopo della relativa disposizione sia mantenuto. |
