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Art. 8 Formazione dei conducenti
1 Le autorità cantonali organizzano la formazione prescritta nonché i relativi esami per i conducenti che eseguono trasporti di merci pericolose.16 2 La Confederazione provvede autonomamente alla formazione dei conducenti da essa assunti.17 16 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6535). 17 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2719). |
