Regolamento
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Art. 11 Disborsi 10
1 I disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati:
2 Invece del rimborso del biglietto ferroviario può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200111 concernente l’ordinanza sul personale federale. 3 Se circostanze particolari lo giustificano, invece delle spese effettive di cui ai capoversi 1 e 2 può essere rimborsato un adeguato importo forfettario. 4 Per le fotocopie possono essere fatturati 50 centesimi a pagina. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). |
