Regolamento
|
|
Art. 17 Indennità per i testimoni
1 I testimoni ricevono un’indennità:
2 L’indennità per la perdita di guadagno oscilla di regola fra i 25 ed i 150 franchi l’ora. Se circostanze particolari lo giustificano, l’indennità può corrispondere alla perdita di guadagno effettiva. Una perdita di guadagno straordinariamente elevata non sarà considerata. |
