Regolamento
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Art. 7 Principio
1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. 2 Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. 3 Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un’indennità a titolo di ripetibili. 4 Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un’indennità a titolo di ripetibili. 5 L’articolo 6a è applicabile per analogia.7 7 Introdotto dal n. I dell’O del TAF del 20 ago. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 945). |
