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Art. 26 Dati pubblicamente accessibili del libro mastro
1 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di ottenere informazioni o un estratto dei seguenti dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro: - a.
- la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto (art. 970 cpv. 2 CC);
- b.
- le servitù e gli oneri fondiari;
- c.
- le menzioni, eccezion fatta per:
- 1.
- i blocchi del registro fondiario di cui agli articoli 55 capoverso 1 e 56,
- 2.
- le restrizioni del diritto di alienazione destinate a garantire lo scopo di previdenza di cui all’articolo 30e capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 198222 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
- 3.
- le restrizioni della proprietà miranti a conservare la destinazione previste dalle norme federali e cantonali che promuovono la costruzione di abitazioni e le abitazioni in proprietà,
- 4.
- le restrizioni della proprietà aventi carattere di diritto di pegno e basate sul diritto cantonale.
2 Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione con un fondo determinato.
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Art. 27 Accesso elettronico 23
1 I Cantoni possono prevedere di rendere pubblico l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro consultabili senza far valere un interesse secondo l’articolo 26 capoverso 1 lettera a.24 2 Essi garantiscono che i dati possano essere richiamati soltanto in relazione con un fondo determinato e che i sistemi d’informazione siano protetti dalle interrogazioni in serie. 3 ... 25 4 I Cantoni mettono a disposizione i dati per il tramite dell’interfaccia di cui all’articolo 949a capoverso 3 CC. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 25 Abrogato dal n. I dell’O del 20 set. 2019, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049).
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Art. 28 Accesso elettronico ampliato: diritto d’accesso 26
1 I Cantoni possono prevedere di consentire l’accesso per via elettronica ai dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari alle persone e autorità seguenti senza che nel singolo caso debbano far valere un interesse: - a.
- i pubblici ufficiali e i loro ausiliari, gli ingegneri geometri iscritti nel registro dei geometri e i loro ausiliari, le autorità fiscali e altre autorità federali, cantonali e comunali, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti legali;
- b.27
- le banche, gli istituti di previdenza, le assicurazioni e le istituzioni riconosciute dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 lettera a della legge federale del 4 ottobre 199128 sul diritto fondiario rurale (LDFR) nonché la Società svizzera di credito alberghiero secondo la legge federale del 20 giugno 200329 sulla promozione del credito alberghiero, ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti in materia di ipoteche;
- bbis.30
- gli istituti di previdenza, ai dati necessari per la garanzia dello scopo di previdenza di cui all’articolo 30e capoverso 2 LPP31;
- c.
- gli avvocati iscritti nel registro degli avvocati, ai dati necessari all’esercizio della loro attività professionale in riferimento ad affari riguardanti fondi;
- d.
- altre persone, ai dati dei fondi:
- 1.
- loro appartenenti,
- 2.
- sui quali hanno diritti, se tali dati sono necessari all’esercizio della loro attività o dei loro diritti;
- e.
- gli amministratori immobiliari autorizzati all’accesso dalle persone di cui alla lettera d, in quanto ausiliari di questi ultimi.
- 2 I Cantoni possono concedere l’accesso ai documenti giustificativi soltanto agli aventi diritto di cui al capoverso 1 lettere a e d numero 1. Adottano misure volte a garantire il rispetto dell’articolo 949b capoverso 2 CC e la confidenzialità dei documenti giustificativi.32
3 Sono esclusi dall’accesso i documenti allegati per l’identificazione secondo l’articolo 51 capoverso 1 lettera a.33 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 28 RS 211.412.11 29 RS 935.12 30 Introdotta dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 31 RS 831.40 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918). 33 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 918).
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Art. 29 Accesso elettronico ampliato: modalità 34
1 I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare: - a.
- il modo di accedere;
- b.
- il controllo degli accessi;
- c.
- l’utilizzo dei dati ottenuti;
- d.
- la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
- e.
- le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
- f.
- le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.
2 Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049).
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Art. 30 Accesso elettronico ampliato: protocollo, revoca del diritto d’accesso in caso di abuso 35
1 Gli accessi elettronici ampliati sono protocollati automaticamente dal sistema. I protocolli contengono almeno le seguenti indicazioni: l’identità e la funzione della persona o dell’autorità che accede al sistema nonché il numero del fondo e il momento dell’accesso. I protocolli sono conservati per due anni. 2 Per i loro fondi, i proprietari possono chiedere per scritto al competente ufficio del registro fondiario un estratto dai protocolli senza far valere un interesse. 3 L’autorità che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, lo comunica senza indugio alla competente autorità cantonale di vigilanza. 4 Il Cantone o l’organizzazione privata incaricata che constata un trattamento illecito di dati, in particolare un accesso non autorizzato ai dati, revoca senza indugio il diritto d’accesso. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049).
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Art. 30a Rilevazione dei dati a scopo statistico 36
Gli obblighi di collaborare da parte degli uffici del registro fondiario in occasione delle rilevazioni dell’Ufficio federale di statistica sono retti dalla legge del 9 ottobre 199237 sulla statistica federale e dalle pertinenti disposizioni esecutive. 36 Introdotto dal n. I dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2019 3049). 37 RS 431.01
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Art. 31 Contenuto degli estratti del registro fondiario
1 Un estratto del libro mastro riporta i dati giuridicamente efficaci in esso contenuti relativi a un determinato fondo. 2 L’estratto può limitarsi a determinati dati o all’indicazione che una determinata iscrizione non figura nel libro mastro. In tal caso si parla di estratto parziale. 3 L’estratto è suddiviso in modo chiaro nelle rubriche del foglio del libro mastro. Può anche riferirsi a determinati dati cancellati; questi devono essere chiaramente designati come tali. 4 L’estratto contiene inoltre: - a.
- la designazione del fondo;
- b.
- l’indicazione del momento dell’allestimento dell’estratto e, se del caso, del momento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti;
- c.
- in caso di quote di comproprietà per le quali siano stati aperti fogli appositi, nonché in caso di unità di piano: i dati del foglio del libro mastro per il fondo di base;
- d.
- in caso di diritti per sé stanti e permanenti intavolati come fondi: i dati riguardanti i diritti e gli oneri di grado prevalente iscritti sul foglio del fondo gravato;
- e.
- un riferimento alle notificazioni figuranti nel libro giornale, ma non ancora iscritte nel libro mastro;
- f.
- un’apposita indicazione se si tratta di un’istituzione secondo il diritto cantonale.
5 Possono essere allestiti estratti anche dal libro giornale, dai registri ausiliari e dai documenti giustificativi.
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Art. 32 Allestimento di estratti ufficiali 38
1 Gli estratti cartacei del registro fondiario informatizzato sono stampe dei dati presenti nel sistema e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. 2 Gli estratti cartacei dal registro fondiario cartaceo sono allestiti sotto forma di copie o trascrizioni e sono autenticati dalla persona competente dell’ufficio del registro fondiario mediante l’apposizione di data e firma. Se la situazione non richiede altrimenti, gli estratti allestiti come copie di un foglio del libro mastro possono riportare anche dati cancellati. 3 L’allestimento di estratti ufficiali elettronici del registro fondiario informatizzato è retto dall’OAPuE39. 4 I Cantoni possono offrire estratti ufficiali elettronici del registro fondiario cartaceo. L’allestimento è retto dall’OAPuE. 38 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 39 RS 211.435.1
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Art. 33 Copie e stampe non autenticate
L’ufficio del registro fondiario può rilasciare a scopo informativo stampe non autenticate dal registro fondiario informatizzato e copie non autenticate del registro fondiario cartaceo e dei registri ausiliari.
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Art. 34 Pubblicazione elettronica dei trapassi di proprietà
I Cantoni possono rendere accessibili al pubblico in forma elettronica i dati destinati alla pubblicazione secondo l’articolo 970a capoverso 1 CC.
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