L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, visto l’articolo 25 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto 2
La presente ordinanza disciplina l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico (art. 26 cpv. 1 OSRev) da parte di altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 della legge del 16 dicembre 20053 sui revisori (LSR). 2 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |
Art. 2 Dati non accessibili al pubblico
1 Per dati non accessibili al pubblico s’intendono quelli non presenti nel registro dei revisori (art. 19 e seg. OSRev) e riportati nelle domande di abilitazione, nei documenti allegati a tali domande o nelle decisioni di abilitazione e in ogni altra fonte le cui informazioni sono necessarie all’applicazione della LSR4. 2 I dati non accessibili al pubblico nonché la portata dell’accesso sono elencati nell’allegato. |
Sezione 2: Condizioni per l’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico |
Art. 3 Diritto applicabile
L’accesso elettronico ai dati non accessibili al pubblico è retto dalle disposizioni applicabili in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati, dalla LSR6 e dalla relativa legislazione d’esecuzione. |
Art. 4 Domanda d’accesso elettronico
1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere possono presentare all’autorità di sorveglianza una domanda di accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.7 2 Nella domanda figurano le indicazioni seguenti:
3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere devono inoltre soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dall’autorità di sorveglianza e sostenere i costi per la predisposizione dell’accesso elettronico.8 7 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). 8 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |
Art. 5 Persone autorizzate all’accesso
1 Le altre autorità di sorveglianza svizzere designano due persone alle quali intendono garantire l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico.9 2 Le suddette persone non possono trasferire a terzi la propria autorizzazione all’accesso. 9 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |
Art. 6 Revoca o interruzione dell’accesso
L’autorità di sorveglianza si riserva il diritto di revocare o interrompere in qualsiasi momento l’accesso elettronico a dati non accessibili al pubblico, qualora le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 non siano più adempiute. |
Sezione 3: Entrata in vigore |
Allegato 10
10 Aggiornato dal n. 2 dell’all. all’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |
(art. 2 cpv. 2) |
Catalogo dei dati non accessibili al pubblico ai quali le altre autorità di sorveglianza svizzere possono ottenere l’accesso elettronico |
Legenda |
Portata dell’accesso: A: consultare |
Catalogo dei dati non accessibili al pubblico e autorizzazioni all’accesso |
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11 RS 221.302 12 RS 220 |