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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.
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Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
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Art. 3 Tariffe delle tasse
1 Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato. 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.
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Art. 4 Pagamento
1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capoverso 1.
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Art. 5 Modi di pagamento
Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri: - a.
- mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI;
- b.
- mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.
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Art. 6 Dati inerenti al pagamento
1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.
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Art. 7 Data e validità del pagamento
1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accreditato. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.
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Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito
1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commissione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronicamente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.
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Art. 9 Pagamento tempestivo
1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.
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Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica
1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.
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Art. 11 Disposizioni transitorie
1 Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antecedente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente. 2 La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.
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Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo
Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.
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Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
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