Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a organizzazioni che eseguono misure in Svizzera al fine di proteggere determinate minoranze da aggressioni connesse ad attività terroristiche o dell’estremismo violento ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 lettere a ed e della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative. 2 RS 121 |
Art. 3 Minoranze
1 Sono considerati minoranze ai sensi della presente ordinanza i gruppi di persone in Svizzera che:
2 Un bisogno di particolare protezione è dato quando una minoranza è esposta a una minaccia di aggressioni connesse al terrorismo o all’estremismo violento superiore a quella generale cui è esposta la restante popolazione. |
Sezione 2: Misure |
Art. 4
La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure aventi i seguenti scopi:
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Sezione 3: Aiuti finanziari |
Art. 5 Principi
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione sono subordinati alle domande di credito e ai decreti sul credito annuali degli organi competenti della Confederazione in materia di preventivo e di piano finanziario. 2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. 3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, in virtù dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu) l’autorità competente per la decisione (art. 11 cpv. 6) istituisce un ordine di priorità. I criteri per istituire l’ordine di priorità sono:
4 RS 616.1 |
Art. 6 Presupposti materiali
1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per misure uniche o ricorrenti che:
2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto se è prevista una valutazione della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura. 3 Non sono concessi aiuti finanziari:
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Art. 7 Limitazione degli aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione concessi in virtù della presente ordinanza e di altri atti normativi federali non superano complessivamente il 50 per cento dei costi computabili della misura da sostenere. 2 Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura. |
Art. 8 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati sulla base degli elementi seguenti:
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Sezione 4: Procedura per la concessione di aiuti finanziari |
Art. 9 Basi, forma giuridica e durata
1 La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della LSu5. 2 Gli aiuti finanziari sono concessi mediante:
3 Un contratto è concluso per la durata di quattro anni al massimo, fatte salve le disponibilità creditizie. 4 Nella decisione formale o nel contratto sono stabiliti segnatamente:
5 RS 616.1 |
Art. 10 Domande
1 Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate all’Ufficio federale di polizia (fedpol) al più tardi il 30 giugno dell’anno che precede l’inizio della misura da sostenere. 2 Le domande devono contenere:
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Art. 11 Esame delle domande e decisione formale
1 fedpol riceve le domande di aiuto finanziario, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e se del caso sollecita le informazioni mancanti o richiede informazioni supplementari. 2 Esamina il contenuto delle domande. 3 Chiede al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) di valutare il bisogno di particolare protezione. Il SIC consulta le competenti autorità cantonali e comunali preposte alla sicurezza. 4 fedpol può richiedere informazioni supplementari presso le autorità cantonali o locali e, d’intesa con il richiedente, anche presso terzi. 5 Può istituire un gruppo di accompagnamento con il compito di valutare le domande in base all’ordine di priorità e formulare raccomandazioni all’indirizzo di fedpol quanto alle domande da finanziare in via prioritaria. 6 Decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari ed emana la decisione formale o conclude il contratto. |
Art. 12 Obbligo d’informazione e di rendiconto
1 I beneficiari degli aiuti finanziari devono, in qualsiasi momento, fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e permetterle di consultare i documenti pertinenti. 2 Devono presentare a fedpol un rapporto e un conteggio finali in cui venga illustrato lo svolgimento e il risultato della misura sostenuta e si renda conto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale o al contratto. |
Art. 13 Pubblicazione del sostegno della Confederazione
I beneficiari degli aiuti finanziari sono obbligati a indicare gli aiuti finanziari ottenuti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico. |
Sezione 5: Tutela giurisdizionale |
Sezione 6: Disposizioni finali |
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